Legge 68 del 12 marzo 1999
Norme per il diritto al lavoro
dei disabili
Legge 12 marzo 1999, n. 68
(Pubblicata nel S.O. n.57/L
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999)
CAPO I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Articolo 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come
finalità la promozione dell'inserimento e della
integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento
mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e
ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità
civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della
sanità;
b) alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL)
in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente
legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti
da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi
gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti
da sordità dalla nascita o
prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per
i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14
luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965,
n. 155, 11 aprile 1967, n.
231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113 le
norme per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio
1961, n. 686, e 19 maggio
1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione
non vedenti di cui alla legge
11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non
vedenti di cui all'articolo 61
della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti
restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n.
308.
diritto di accedere al sistema
per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle
commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 secondo i criteri
indicati nell'atto di
indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la valutazione e la verifica
della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul
lavoro e malattia
professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è
ritenuta sufficiente la
presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al
comma 1, lettera d) , l'accertamento delle condizioni di
disabilità che danno diritto
di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle
norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro,
pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del
posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione,
abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Articolo 2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei
disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle
loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di
lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di
relazione.
Articolo 3.
(Assunzioni obbligatorie.
Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici
e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei
lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano
da
c) un lavoratore, se occupano
da
2. Per i datori di lavoro
privati che occupano da
comma 1 si applica solo in
caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo
di lucro, operano nel campo
della solidarietà sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di
riserva si computa esclusivamente con riferimento al
personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al
comma 1 insorge solo in caso
di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia,
della protezione civile e della difesa nazionale, il
collocamento dei disabili è
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione
di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle
imprese che versano in una
delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-
legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863; gli obblighi
sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella
relativa richiesta di
intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo
ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di
mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive
modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda
con almeno cinque
licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza
all'assunzione previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici
economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro
privati.
7. Nella quota di riserva sono
computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della
legge 21 luglio 1961, n. 686,
e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo
1985, n. 113, e della legge 11
gennaio 1994, n. 29.
Articolo 4.
(Criteri di computo della
quota di riserva)
1. Agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non
sono computabili tra i
dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge
ovvero con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci
di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con
contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo
18, comma secondo, della legge
20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo
1 della legge 11 maggio 1990,
n. 108.
2. Nel computo le frazioni
percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili
dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai
quali l'imprenditore affida
una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di
cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che
occupa il disabile a domicilio
o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3
se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte
del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale,
delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso
in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso
di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla
conservazione del più
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i
predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a
mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di
cui all'articolo 6, comma 1,
presso altra azienda, in attività compatibili con le residue
capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda
necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio
carico, lo svolgimento delle
relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne
lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni
nazionali di promozione,
tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni , che
abbiano le adeguate competenze
tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di
formazione che di tali
associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18
della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale
e della corrispondente assistenza economica ai mutilati
ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo
unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
detratte le spese per
l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso
testo unico, per l'assegno
speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il
fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata
"Conferenza unificata".
Articolo 5.
(Esclusioni, esoneri parziali
e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di
decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le
mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici non economici ,
non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la
consentono in misura ridotta.
Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici
e privati che operano nel settore del trasporto pubblico
aereo, marittimo e terrestre
non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì
esentati dal predetto obbligo
i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione
al personale direttamente adibito alle aree operative di
esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni
della loro attività, non
possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a
domanda, essere parzialmente
esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione
che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per
ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per
ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza
unificata e sentite altresì le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il loro parere con
le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i
procedimenti relativi agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e
le modalità per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata
motivazione.
presente articolo, la somma
dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per
cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi
e della maggiorazione di cui al presente articolo sono
adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza
unificata.
7. Le regioni, entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
determinano i criteri e le
modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14,
delle somme di cui al presente
articolo.
8. I datori di lavoro,
pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata
richiesta, ad assumere in
un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della
medesima regione. Per i datori
di lavoro privati la compensazione può essere operata
in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse.
CAPO II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
Articolo 6.
(Servizi per l'inserimento
lavorativo dei disabili
e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, di
seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in
raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro
attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica
degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge
nonché all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni,
degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del
collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente
rappresentative" sono sostituite dalle seguenti:
"comparativamente più
rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto
un comitato tecnico composto
da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-
legale e degli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente
decreto, con particolare
riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla
valutazione delle residue
capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di
inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per
il funzionamento della
commissione di cui al comma 1".
CAPO III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Articolo 7.
(Modalità delle assunzioni
obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento
dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro
assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero
attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono
nominative per:
a) le assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano da
nonché i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da
c) il 60 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di
50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici
effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all'articolo
36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo
n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota
d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a
concorso.
3. La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza
sul sistema creditizio e in
materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla
presente legge mediante
pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Articolo 8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma
1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano
ad una occupazione conforme
alle proprie capacità lavorative, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto
dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6
della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le
abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il
grado della minorazione e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai
lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici
competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del
presente comma alle dipendenze
dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici
competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili
che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al
comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione
della graduatoria sono escluse
le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in
conseguenza della perdita
della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di
cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle
disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le
modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria
di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto
di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili,
licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo, mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda.
Articolo 9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono
presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione
entro sessanta giorni dal
momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili.
concordata con il datore di
lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche
simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere
anche attraverso le modalità
previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento
al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio
agli uffici competenti dei
prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro.
4. I disabili psichici vengono
avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di
cui all'articolo 11. I datori
di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente
comma hanno diritto alle
agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti
possono determinare procedure e modalità di avviamento
mediante chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che
aderiscono alla specifica
occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può
essere definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro,
pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge
sono tenuti ad inviare agli
uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i
lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei
prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano
altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I
prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti
al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda
misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di
collocamento mirato agli
uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, nel caso
in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione lavorativa di
cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti
l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente
articolo, la direzione
provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all'autorità
giudiziaria.
Articolo 10.
(Rapporto di lavoro dei
disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori assunti a
norma della presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto
dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può
chiedere al disabile una prestazione non compatibile con
le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento
delle condizioni di salute o di significative variazioni
dell'organizzazione del
lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la
compatibilità delle mansioni a
lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle
medesime ipotesi il datore di
lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni
di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare
ad essere utilizzato presso
l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base
dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 1, comma
4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del
lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del
rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il
lavoratore può essere
impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati
dalla commissione di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a
norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta
sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge. La richiesta
di accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto
di lavoro può essere risolto
nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva
impossibilità di reinserire il
disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
il licenziamento per riduzione
di personale o per giustificato motivo oggettivo,
esercitato nei confronti del
lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili
qualora, nel momento della
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti
lavoratori occupati
obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista
all'articolo 3 della presente
legge.
comunicazione, nel termine di
dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della
sostituzione del lavoratore
con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale
del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la
decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle
liste di collocamento per un
periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte
consecutive, senza
giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il
posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate all'atto della
iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
CAPO IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Articolo 11.
(Convenzioni e convenzioni di
integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli
obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono
stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore
di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi
sono anche la facoltà della
scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento,
l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di
prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere
stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà
di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti
promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e comunque con
gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero
con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire
alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre
l'adozione di deroghe ai
limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al
primo periodo del comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono
essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al
comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
a) indicare dettagliatamente
le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità
del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di
sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o
dei centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'articolo 18 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento
al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche
periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la
convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e
controllo.
Articolo 12.
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti
possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3, con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e con i disabili liberi
professionisti, anche se
operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
presso le cooperative sociali
stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano
ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al
comma 2, lettera b)
dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore
disabile, se il datore di
lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per
cento dei lavoratori disabili
da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro
occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è
subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a
tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro;
b) copertura dell'aliquota
d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui
alla lettera a);
c) impiego del disabile presso
la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma
1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per
tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i
dodici mesi, prorogabili di
ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella
convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse
che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al
libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere
inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi
gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti
da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso
formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 11,
comma 7.
4. Gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3
e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) , della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Articolo 13
(Agevolazioni per le
assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni
di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono
concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti
delle disponibilità del Fondo
di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale,
per la durata massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la
medesima fiscalizzazione viene
concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico,
assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità,
previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che
consentano di contenere gli
oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di
loro competenza a valere sulle
risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle
modalità di utilizzo delle
risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella
misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque
anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67 per cento e
il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario
parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto
di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione
della capacità lavorativa
superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie
di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al
comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur
non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
disabili.
3. Il datore di lavoro che,
attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11,
assicura ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di
tirocinio finalizzata
all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi,
rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I
datori di lavoro sono tenuti
ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,
mediante convenzioni con
l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di
cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la
spesa di lire lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60
miliardi a decorrere dall'anno
2000.
5. Dopo cinque anni, gli
uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle
agevolazioni di cui al comma 1
del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a
lire 60 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30. Le somme
non impegnate nell'esercizio di competenza possono
esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata, sono indicati i
criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle
disponibilità del Fondo di cui
al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni
di cui al comma 1.
9. Il Governo della
Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Articolo 14.
(Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito
denominato "Fondo", da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
2. Le modalità di
funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono
determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza
paritetica dei lavoratori, dei
datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli
importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
ai sensi della presente legge,
nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata
e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti
indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al
sostegno e all'integrazione
lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dall'articolo 13 , comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in
attuazione delle finalità della presente legge.
CAPO V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Articolo 15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli
enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di
cui all'articolo 9, comma 6,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire 1.000.000
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire
50.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono disposte dalle
direzioni provinciali del
lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di
pubbliche amministrazioni alle
disposizioni della presente legge, si applicano le
sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico
impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni
dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti
appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il
quale risulti non coperta, per
cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo
di cui all'articolo 3, il
datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di
sanzione amministrativa, al
Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire
100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella
medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1
e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Articolo 16.
(Concorsi presso le pubbliche
amministrazioni)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i
disabili possono partecipare a
tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano
banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono
speciali modalità di
svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti
suddetti di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano
conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere
assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino
in stato di disoccupazione e
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di
idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme
che richiedono il requisito
della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso
per il pubblico impiego.
Articolo 17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche
sia private, qualora partecipino a bandi per appalti
pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l'esclusione.
Articolo 18.
(Disposizioni transitorie e
finali)
1. I soggetti già assunti ai
sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono
mantenuti in servizio anche se
superano il numero di unità da occupare in base alle
aliquote stabilite dalla
presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento
dell'obbligo stabilito dalla
stessa.
superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché
dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre
1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una
quota di riserva, sul numero
di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano più di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e
3, della presente legge. La
predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che
occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le
assunzioni sono effettuate con
le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla
medesima data risultino
iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sono
avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità
di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si
applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6.
Articolo 19.
(Regioni a statuto speciale e
province autonome)
1. Sono fatte salve le
competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge
delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate,
sentita la Conferenza
unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Articolo 21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno,
presenta al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
sulla base dei dati che le
regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad
inviare al Ministro stesso.
Articolo 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge
13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge
26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n.
79;
e) l'articolo 9 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge
20 ottobre 1990, n. 302.
Articolo 23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6,
secondo periodo, 13, comma 8,
18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno
successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni
della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni
dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.