Collocamento
Le disposizioni per il collocamento sono dettate dalla Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”)
Pubblicata sulla GU n.39 del 17 febbraio 1992
(Testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n.
53 e dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
INDICE della Legge n. 104/92:
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativa
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche
e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva di alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali ( Abrogato dalla Legge n. 330/1994 )
Art. 33 - Agevolazioni
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti delle regioni
Art. 40 - Compiti dei comuni
Art. 41 - Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del
comitato nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 - Entrata in vigore
1. Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella
società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e
la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona
handicappata.
2. Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e
alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale
residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art.1 della
Legge 295 del
15/10/1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche
mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private,
in particolare con le
sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i
servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e
consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle
minorazioni e la
ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero
consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione
alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle
possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della
famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali
capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del
bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della
minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al
sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento
e l'integrazione
con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della
Legge n. 142 del 08/06/1990;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo, nei
casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap,
la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di
fuori della circoscrizione
territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della Legge
23 dicembre 1978, n.
833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
Legge 8 giugno 1990, n.
142 , e alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni,
disciplinano entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze
dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la
gravidanza, il parto, il
periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che
svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e
del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che
possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle
malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici,
sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di
eventuali patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e
l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento
dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei
controlli e della loro
applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai
sensi dell'articolo 5,
primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere
individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per
tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il
coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli
sul bambino entro
l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e
ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario
personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su
cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del
bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività
ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con
particolare riferimento
agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di
handicap, con particolare
riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con
programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità
di ogni persona
handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la
comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture
proprie o convenzionate,
assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli
specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i
centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per
il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed
ausili presenti sul
territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di
aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno
della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave
limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e
ad eliminare o superare le
barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi
pubblici o aperti al
pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche,
ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e
sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la
organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali
inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a
valenza educativa, che
perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone
temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui
verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per gli affari
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle
unità sanitarie locali nei
limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in
temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici,
informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti
sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria; c)
organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'articolo 2,
comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le
unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla
Legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo
le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n.
184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per
la tutela e
l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali
venga meno il sostegno del
nucleo familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'articolo 8 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui
all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali,
alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza
(IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante
le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i
centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti
ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili
da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo
di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi
di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985,
n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di
cui alla presente legge
prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162
11. Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto
del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, ove nel
centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata
degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo
accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo
8 del Decreto del
Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre
1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni
sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5,
primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le
modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili
nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai
fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute
che devono essere
sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali
della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti
dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità
indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo
comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria
superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di
salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal
fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i
centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e
del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i
minori ricoverati nei
centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La
frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi
o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando
quanto previsto dalle
Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da
enti pubbici o privati. A tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
Legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e
della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia
alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
incarichi professionali
ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non
udenti;
e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini
con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli
enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno,
con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti (1 bis).
6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del
comma 1, nonché il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio
bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonché ai
commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)
(1bis) Vedi anche il D.M. 9 luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17
14. Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica
degli studenti
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel
rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui
all'articolo 4 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede
altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il
massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo
anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4
della Legge 19 novembre
1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie,
comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata Legge
n. 341 del 1990. Nel
diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve
essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il
diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore
abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della citata Legge n. 341
del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed
elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata Legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano
stati sostenuti gli esami
relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della medesima Legge n.
341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può
essere impartito
anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le
modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori
dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma
di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata Legge n. 341 del
1990, relativamente alle
scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto del
Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al Decreto del
Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della Legge 20 maggio 1982,
n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati. 7. Gli accordi
di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi
di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie
locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola
utilizzato ai sensi
dell'articolo 14, decimo comma, della Legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni,
due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie
locali, tre esperti designati
dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a
livello provinciale
nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal
piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli
studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali
e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di
programma di cui agli articoli
13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di
apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica
istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta
regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli
artt. 13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del
piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma
1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare
il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza
di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico
o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro
necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli
studenti handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il
docente della materia e
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É
consentito, altresì, sia
l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap ,
sia la possibilità di
svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
(2 bis)
5 -bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente
delegato dal rettore con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative
concernenti l'integrazione
nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)
(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
17. Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma,
lettere l) e m), e 8,
primo comma, lettere g) e h), della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano
l'inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei
metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito
delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto
dell'orientamento emerso dai
piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della
persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi
specifici o in corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in
grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei
centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5
della citata Legge n.
845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per
le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima
legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di
frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel
quadro economico-
produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata Legge n. 845
del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini,
contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni,
cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono
attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali,
sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di
cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al
comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle
comunità montane e
delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati
da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari
sociali, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere
alle convenzioni di
cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e
per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini
dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone
handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato approvato
lo schema-tipo
di convenzione previsto dal presente articolo
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le
disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali
abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la
valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e
relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello
stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle
professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in
relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e
robusta costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il Ministro
della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica
alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare
delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai
sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 17 maggio
1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è
punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla Legge 9 gennaio 1989,
n. 13 , e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge
30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con Decreto del
Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata Legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al
citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui alle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano
venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità
suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e
aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo
comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi
del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità
per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto
forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all'articolo 32,
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione
del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di
approvazione del
progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato
dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera
da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali
per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma
20, della citata legge n.
41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della
presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e
prestiti concede
agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una
quota almeno pari al 2
per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata
Legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro
centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme
dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti
a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di
apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la
ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di
decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire
alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di
servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi
pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni elaborano,
nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle
infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la
conclusione di accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. I
suddetti piani prevedono
servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani
di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell'Ente
ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo,
attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti
provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed
extraurbano, di taxi, di
vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al
comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti
prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la
loro sostituzione.
27. Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali,
con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica
degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per
cento, a carico del bilancio
dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse
le parole: ", titolari di
patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti:
"anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è
inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul
valore aggiunto, di cui al
comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o
C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i
successivi tre mesi l'invalido
provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n.
111, è integrato da
due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal
Ministro dei trasporti
su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di
cui al comma 1 ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad
erogare i contributi nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e
gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con Decreto
del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo,
è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in
modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni
precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato
numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento
e dell'attestazione
medica di cui all'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle
liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio nel quale egli
ha assolto tale compito.
30. Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la
partecipazione dei cittadini
interessati.
31. Riserva di alloggi
1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di
contributi in conto
capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o
trasformati, imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi
di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero
ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico,
tra i cui componenti
figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie."
(4)
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n.
457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato
esecutivo del CER
direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle
cooperative o loro
consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti,
mediante atto
preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e
fruenti di contributo
pubblico.] (5)
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate
nello stesso comma,
direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi
di loro proprietà da
concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i
cui componenti
figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie. (5)
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie
locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per
la determinazione
della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457 (5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della
Legge 30 aprile 1999, n.
136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della Legge
30 aprile 1999, n. 136
32. Agevolazioni fiscali
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede
il 5 o il 10 per
cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15
milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha
sostenuto gli oneri
per sè o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché
dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché
invalida e il domicilio
o la residenza del percipiente (6).
(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo
1 comma 1 della legge
27 luglio 1994, n. 473
33. Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno
diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della Legge 30
dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso
istituti specializzati.] (7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il
terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti
da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata
Legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo articolo
7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8
della legge 9 dicembre
1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a
scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo
consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla Legge 27 ottobre
1993, n 423, ha fornito
l'interpretazione dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19
della Legge 8 marzo
2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20
della Legge 8 marzo
2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la Circolare
INPS 17 luglio 2000,
n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86
del Decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
34. Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e
ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26
della legge 23 dicembre
1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o
sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un
istituto anche a
carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato
l'abbandono del minore, si
applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del
codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del
codice penale, e per i reati di
cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona
handicappata la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile
del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la
persona handicappata o un
suo familiare.
37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro
della difesa, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le
modalità di tutela della
persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei
locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi
di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
38. Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza,
si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n.
833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di
assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee
per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa,
mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane,
rilevata la presenza di
associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell'articolo
8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei
soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi
sociali, educativo formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario
nazionale, di cui all'articolo
53 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione
regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e
le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle
proprie disponibilità di
bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
Legge 8 giugno 1990, n.
142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui
alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o
scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature,
operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente
svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le
attività di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché
la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e
quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione
sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui
all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione
all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per
assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali
trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative
degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità,
di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche
della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all’istituzione
di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli
articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle
spese documentate di
assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello
svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le
modalità di realizzazione di
programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante
piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e
della loro efficacia. (9)
(8) -comma così modificato dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n.
162.
(9) -lettera aggiunta dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
40. Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli
accordi di
programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dando
priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata Legge n. 142 del 1990
disciplinano le
modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi
sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di
segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del
decentramento previste
dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le
politiche dell'handicap
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni
dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per
le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente
in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari
sociali. Il concerto con il
Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti
di carattere generale
adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso
la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede,
dai Ministri
dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il
coordinamento delle
politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio
dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani
(ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle
autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività
di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta
una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per
l'handicap in Italia, nonché
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento
autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
tutti i dati relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno
di applicazione della
presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una
commissione permanente
composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle
finanze, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei
ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del
Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal
responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età,
dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4
novembre 1992, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella parte
in cui, con riguardo alla
lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
alla quale invita
soggetti pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività
nel campo dell'assistenza
e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono
trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.
(11)
(11) Primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto
gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1
nonché i criteri per la
ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
42. Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il
Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche
dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di
cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di
cui all'articolo 41,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con riferimento a
situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di
alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro
spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle
persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate
le dotazioni
organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti
consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150
miliardi a decorrere dal
1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui
all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei
casi previsti dall'articolo
11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'articolo
12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti
nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale
docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista
dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici
previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi
dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per
i genitori che
lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo
41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512
milioni a partire dall'anno
1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120
miliardi per l'anno 1992 e
a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di
previsioni e del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento
"Provvedimenti in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
43. Abrogazioni
L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577, l'articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi
secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.