Cure Climatiche
Contributo per cure climatiche
e soggiorni terapeutici
La legge n. 833 del 23 Dicembre 1978,
art. 57, comma 3, prevede l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie a
favore delle categorie previste, all'interno delle quali rientrano il contributo
giornaliero, da erogare per la permanenza nella zona scelta per le cure
climatiche, soggiorni terapeutici, cure idrotermali.
Caratteristiche e requisiti:
Le cure climatiche sono
concesse per un periodo di 21 giorni agli invalidi pensionati per infermità
tubercolari, agli invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per
infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore
terapeutico
atto a prevenire
riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Sono ammessi alle cure
climatiche anche gli invalidi di guerra e per servizio.
Invalidi per Servizio ammessi
alle cure:
- coloro che siano in possesso
di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1à all'8à
categoria di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra
approvato con DPR 23.12.1978 e successive modifiche alla quale si fa riferimento
anche per gli invalidi per Servizio;
- coloro che in attesa di
ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso
del verbale della Commissione Medico Ospedaliera che ha riconosciuto la
dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità, attribuendo una
delle categorie di pensione di cui alla tabella A del T.U. Sulle pensioni di
guerra e successive modifiche.
- coloro a cui sia stato
riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed
ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del T.U. Sulle pensioni
di guerra e successive modifiche.
I soggiorni terapeutici (in
ambiente e clima idonei: marino, lacustre, collinare, montano) hanno una durata
di 21 giorni, e sono concessi agli invalidi che, in conseguenza delle infermità
pensionate, abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i
risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure
ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate
e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della
località di residenza degli invalidi stessi.
Cure idrotermali sono concesse
per un periodo di 12 giorni agli invalidi che, per le infermità dipendenti da
cause di guerra o di servizio, ne presentino la indicazione clinica e non siano
affetti da infermità che controindichino il trattamento termale.
Le domande dovranno essere presentate
alle Aziende A.S.L.. competenti per territorio di residenza dei soggetti
richiedenti. Nell'eventualità il quadro patologico degli invalidi presenti dei
dubbi, rispetto all'infermità pensionata, L'azienda
A.S.L. può effettuare accertamenti sanitari tramite visite e controlli
specialistici.
Le aziende A.S.L.
provvederanno alla liquidazione degli importi dovuti pari alla spesa
effettivamente documentata per i giorni autorizzati e per un importo complessivo
non superiore alle quote stabilite nell'accordo.
Viene concesso
l'accompagnatore a tutti gli invalidi, per la cui categoria è previsto il
diritto e ai soli invalidi per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità
ad attendere alle esigenze della vita quotidiana, oppure siano sottoposti a
tutela.