Cure Climatiche

Contributo per cure climatiche e soggiorni terapeutici

 

Sezione descrittiva delle agevolazioni:

 La legge n. 833 del 23 Dicembre 1978, art. 57, comma 3, prevede l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie a favore delle categorie previste, all'interno delle quali rientrano il contributo giornaliero, da erogare per la permanenza nella zona scelta per le cure climatiche, soggiorni terapeutici, cure idrotermali. 

 

Caratteristiche e requisiti: 

Le cure climatiche sono concesse per un periodo di 21 giorni agli invalidi pensionati per infermità tubercolari, agli invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico

atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Sono ammessi alle cure climatiche anche gli invalidi di guerra e per servizio.

Invalidi per Servizio ammessi alle cure:

- coloro che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1à all'8à categoria di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra approvato con DPR 23.12.1978 e successive modifiche alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per Servizio;

- coloro che in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione Medico Ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del T.U. Sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

- coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del T.U. Sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

 

I soggiorni terapeutici (in ambiente e clima idonei: marino, lacustre, collinare, montano) hanno una durata di 21 giorni, e sono concessi agli invalidi che, in conseguenza delle infermità pensionate, abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi. 

Cure idrotermali sono concesse per un periodo di 12 giorni agli invalidi che, per le infermità dipendenti da cause di guerra o di servizio, ne presentino la indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento termale. 

 

 Le domande dovranno essere presentate alle Aziende A.S.L.. competenti per territorio di residenza dei soggetti richiedenti. Nell'eventualità il quadro patologico degli invalidi presenti dei dubbi, rispetto all'infermità pensionata, L'azienda  A.S.L. può effettuare accertamenti sanitari tramite visite e controlli specialistici. 

 

Le aziende A.S.L. provvederanno alla liquidazione degli importi dovuti pari alla spesa effettivamente documentata per i giorni autorizzati e per un importo complessivo non superiore alle quote stabilite nell'accordo.

Viene concesso l'accompagnatore a tutti gli invalidi, per la cui categoria è previsto il diritto e ai soli invalidi per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità ad attendere alle esigenze della vita quotidiana, oppure siano sottoposti a

tutela.
 

La scadenza di presentazione per le domande,  è fissata per il 30 Aprile.